CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 30
TRASFERIMENTI
In vigore dal 11 dic 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa località, e semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabilite dimora, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, l'indennità giornaliera di L. 500 nel caso che il viaggio comporti pernottamento e di L. 200 in caso contrario.
Oltre a quanto sopra previsto, gli verrà corrisposta, se non capo-famiglia, una indennità di trasferimento commisurata a 80 ore della retribuzione che andrà a percepire nella, nuova residenza. Se capo-famiglia, detta indennità sarà commisurata a 240 ore di retribuzione. Tale indennità di trasferimento sarà ridotta ad ore 40 per gli operai non capi-famiglia ed a ore 80 per i capi-famiglia, qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione.
Per i cottimisti sarà anche computata la, percentuale minimi di cottimo.
L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.
L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto.
Qualora peraltro ostino al trasferimento comprovati ed accertati seri motivi di salute dell'operaio o dei suoi familiari, l'azienda, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i dodici mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia, e trasporto di masserizie, sempre che il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
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