CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 35
FERIE
In vigore dal 11 dic 1960
L'operaio che abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione, nella seguente misura:
per anzianità da 1 anno fino a 3 anni: 12 giorni lavorativi (96 ore);
per anzianità oltre 3 anni e fino a 13 anni: 14 giorni lavorativi (112 ore);
per anzianità oltre 13 anni e fino a 20 anni: 16 giorni lavorativi (128 ore);
per anzianità oltre i 20 anni: 18 giorni lavorativi (144 ore).
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione all'anzianità dei singoli operai, si fa riferimento alla anzianità maturata al momento del godimento delle ferie.
Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la facoltà dell'azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta dell'operaio.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, inveranno in ferie gli operai nel periodo di tempo compreso fra il 1 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, per scaglioni o individualmente, tenuto conto del desiderio dell'operaio.
Compatibilmente con le esigenze della produzione, le aziende terranno conto dei desideri degli operai intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato.
Agli operai che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. Qualora l'azienda non abbia consentito all'operaio di nuova assunzione il godimento della frazione di ferie relativa ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'azienda al momento del godimento delle ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere avrà diritto al pagamento delle stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
A richiesta dell'operaio il pagamento delle ferie potrà essere anticipato all'inizio di esse.
Non è ammessa la rinuncia, tacita delle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo, valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-35