CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 37
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di malattia od infortunio, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi senza interruzione dell'anzianità.
Trascorso tale periodo, l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro liquidando all'operaio le indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze).
Per il trattamento di malattia od infortunio, valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-37