CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 36

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 11 dic 1960
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303. All'operaio ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all' del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza, diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-36

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