CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 3

DOCUMENTI

In vigore dal 11 dic 1960
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identità ed altri documenti equivalenti; 2) il libretto di lavoro; 3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il libretto per l'assistenza malattia; 5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge ed il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvederà agli adempimenti stessi dalla data di assunzione in servizio o da quella che sarà stabilita dalla legge o dal contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo