CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 8
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 11 dic 1960
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria.
All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione individuale di fatto percepita e il minimo di paga e contingenza della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
In caso di temporaneo passaggio a mansioni di categoria inferiore, all'operaio saranno mantenuti tutti i diritti inerenti alla categoria a cui egli appartiene.
Qualora il passaggio a mansioni di categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avrà diritto di richiedere la risoluzione del rapporto con il trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento non per motivi disciplinari, compreso il preavviso. In tale ipotesi il computo dell'indennità di anzianità e di preavviso sarà effettuato sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore nella categoria superiore.
Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando che le Indennità di cui all' (lavori pesanti, disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporanemente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall' (inscindibilità delle disposizioni del contratto - condizioni di miglior favore).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-8