CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 6

APPRENDISTATO

In vigore dal 11 dic 1960
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25. Periodo di prova. L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova di due mesi. Durata del tirocinio. La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro. Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall'apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere, dopo 18 mesi di anzianità presso l'azienda di compiere il capolavoro. Documentazione dei titoli. Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovrà presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo a ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente. Retribuzione dell'apprendista. Durante il primo anno dell'apprendistato, il lavoratore riceverà una retribuzione pari al 60% della retribuzione del manovale comune. Durante il secondo anno, la retribuzione sarà pari al 70% di quella del manovale comune e, durante il terzo anno, sarà pari all'85%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo