CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 4

VISITA MEDICA

In vigore dal 11 dic 1960
Quando se ne presenti la necessità e l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sia prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-4

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