CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 5

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 11 dic 1960
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni che potrà prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane complessivamente. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore alla retribuzione minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a, tutti gli effetti dal giorno in cui ha inizio il periodo di prova. Nel caso di assunzione di operaio che già sia stato alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell' (assunzione), potrà essere omesso il periodo di prova qualora l'operaio venga adibito alle medesime mansioni già esplicate in precedenza e sempre che non siano intercorsi più di 3 anni dalla precedente risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-5

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