CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 2
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI
In vigore dal 11 dic 1960
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni a le deroghe di legge Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente previsti per gli uomini.
Nelle lavorazioni a cottimo in condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-2