CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 38
INFORTUNI SUL LAVORO
In vigore dal 11 dic 1960
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio, lo operaio avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall' (trattamento di malattia ed infortunio).
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'operaio conserverà la anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio, ai sensi del comma precedente, saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
Chiarimento a verbale.
Le assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, non interromperanno l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-38