CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 40

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 11 dic 1960
Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengono chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali nelle Organizzazioni nazionali operaie del settore, oppure la carica di sindaco nelle Amministrazioni comunali, verrà accordata una aspettativa per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 2 anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a nessun effetto contrattuale. L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta della Organizzazione sindacale interessata. È fatto obbligo agli operai cui è accordata l'aspettativa di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato la aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni dell'operaio. L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa non potrà chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-40

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