CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 44

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 11 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite: a) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto; b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni; c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell' (licenziamento per mancanze). I proventi delle multe saranno versati all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia. Qualora esistano presso la azienda istituzioni di carattere assistenziale per i lavoratori, i proventi delle multe saranno versati a dette istituzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-44

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