CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 44
44 / 173PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 11 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
a) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell' (licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe saranno versati all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia. Qualora esistano presso la azienda istituzioni di carattere assistenziale per i lavoratori, i proventi delle multe saranno versati a dette istituzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-44