CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 49

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE - DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA

In vigore dal 11 dic 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE - DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima. In caso di morte, non dovuta ad infortunio, dell'operaio che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-49

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