CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 48

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 11 dic 1960
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI In caso di licenziamento non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) sarà corrisposta all'operaio una indennità di licenziamento nella misura seguente: 6 giorni (ore 48) di retribuzione per ogni anno, per i primi 4 anni di anzianità; 8 giorni (ore 64) di retribuzione per gli anni oltre il 40 sino al 100 incluso; 13 giorni (ore 104) di retribuzione per gli anni oltre il 10° sino al 150 incluso; 16 giorni (ore 128) di retribuzione per gli anni oltre il 15°. Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Le maggiori indennità di cui sopra non verranno corrisposte per l'anzianità, già maturata al 31 dicembre 1946. Per detta anzianità, l'indennità di licenziamento sarà corrisposta nelle misura seguente: 4 giorni (ore 32) di retribuzione per ogni anno, per gli anni dal 1° al 10° incluso; 5 giorni (ore 40) di retribuzione per ogni anna, per gli anni oltre il 10° sino al 15° incluso; 7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno, per gli anni oltre il 15°. All'operaio dimissionario saranno corrisposte le percentuali sotto indicate dell'indennità: 50% per anzianità di servizio sino a 5 anni compiuti; 75% per anzianità di servizio oltre il 5° sino al 15° anno incluso; 100% per anzianità di servizio oltre il 15° anno. L'intera indennità di anzianità per licenziamento i dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 55° anno di età se uomo e del 50° anno di età se donna, o per malattia od infortunio, nonché alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, semprechè abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti alla risoluzione stessa. In difetto di tale condizione la liquidazione sarà effettuata computando nella retribuzione la percentuale minima, contrattuale di cottimo di cui all' (cottimi).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-48

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