CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 50

TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA

In vigore dal 11 dic 1960
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per sè il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-50

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