CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 50
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 11 dic 1960
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
E FALLIMENTO DI AZIENDA
Il trapasso e trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per sè il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-50