CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 55

MENSA

In vigore dal 11 dic 1960
L'indennità sostitutiva della mensa è fissata nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza. negli stabilimenti ove sia istituita la mensa, il concorso degli operai alla spesa della stessa non dovrà essere superiore ad un sesto dell'indennità sostitutiva di cui sopra. L'indennità sostitutiva non compete quando, esistendo la mensa, l'operaio non partecipi alla medesima per cause non dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute. Per quanto concerne l'istituzione di refettori e cucine si fa riferimento alle disposizioni di legge. Chiarimento a verbale. In relazione a quanto stabilito dal precedente contratto di lavoro, l'indennità sostitutiva della mensa si intende riferita agli stabilimenti con più di 100 operai. Sarà peraltro continuata la corresponsione della indennità anche in quegli stabilimenti con meno di 100 operai nei quali l'indennità è già di fatto corrisposta all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-55

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