CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 51

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 11 dic 1960
Ferme restando le annotazioni sul libretto di lavoro prescritte dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascerà all'operaio, all'atto dell'abbandono dei servizio, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda e le mansioni disimpegnate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-51

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