CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 52
CONSERVAZIONI UTENSILI
In vigore dal 11 dic 1960
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di licenziamento, deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
L'operaio risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, semprechè l'operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
In caso di dissenso sulla responsabilità e valutazione del danno, la questione sarà sottoposta ad arbitrato.
Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera provvederanno, con accordi integrativi del presente contratto nazionale, a stabilire un adeguato compenso per il deterioramento degli utensili di proprietà degli operai nel caso in cui questi siano autorizzati ad usarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-52