CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 46
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, nè indennità, nei seguenti essi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
6) trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotti o di materiali di proprietà dell'azienda;
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
9) assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l'operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-46