Art. 46 · LICENZIAMENTO PER MANCANZE
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 46

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LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, nè indennità, nei seguenti essi: 1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro; 2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; 3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione; 4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente; 5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti; 6) trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotti o di materiali di proprietà dell'azienda; 7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; 8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento; 9) assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l'operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-46