CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 47
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
In vigore dal 11 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
11 giornate lavorative (ore 88) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10;
13 giornate lavorative (ore 104) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15;
16 giornate lavorative (ore 128) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 15 anni.
A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa, nell'anzianità.
L'azienda, potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, semprechè abbiano lavorato a cottimo continuamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa.
In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all' (cottimi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-47