CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 41

PREVIDENZE SOCIALI

In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo