CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 41
PREVIDENZE SOCIALI
In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-41