CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 33
ASSENZE
In vigore dal 11 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate entro le 48 ore successive al momento dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia, l'azienda ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia.
L'operaio turnista, date le esigenze tecniche dell'organizzazione dello stabilimento, in caso d'impedimento a presentarsi in servizio dovrà avvertire l'azienda entro le 24 ore, salvo giustificare i motivi dell'impedimento entro i termini previsti dai primo comma dei presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-33