CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 29

TRASFERTE

In vigore dal 11 dic 1960
All'operaio in servizio comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, nel limite massimo di un percorso di 7 km. su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione a regime normale anche per le ore impiegate nel percorso. Per i cottimisti sarà anche computata la percentuale minima di cottimo. Qualora la detta distanza superi i 7 km, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento a regime normale delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, si corrisponderà il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di 300 lire in caso di pernottamento e di lire 100 in caso contrario. All'operaio inviato in trasferta l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa. L'operaio in trasferta ha l'obbligo, di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. Nel caso di sospensione del lavoro che si verifichi nello stabilimento ove l'operaio è in trasferta, l'azienda gli corrisponderà la differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa Integrazione Guadagni e la normale retribuzione. La comunicazione dell'invio in trasferta, sarà, fatta. all'operaio con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza. Accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo al licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-29

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