CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 32
PERMESSI
In vigore dal 11 dic 1960
Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro allorchè il permesso superi i 15 minuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-32