CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 27

PREMO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 11 dic 1960
All'operaio che abbia compiuto presso la stessa azienda i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in tre quote e cioè una al compimento del 14° anno di anzianità di servizio, l'altro al compimento del 22° anno di anzianità di servizio e la terza sarà corrisposta al compimento del 30° anno di anzianità di servizio in ragione rispettiva mente di un importo pari a 100 ore della retribuzione percepita all'atto della maturazione del diritto alla quota del premio. Agli effetti della liquidazione delle quote del premio sarà computata anche l'indennità speciale. Il predetto premio assorbe ogni altra provvidenza similare già in atto, compreso il premio "fedeli miniera". Per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di maturazione del diritto al premio, semprechè abbiano lavorato a cottimo per un periodo complessivo di cinque anni dei quali almeno due continuativi immediatamente prima della maturazione del primo scaglione (14° anno) ed uno immediatamente prima rispettivamente del secondo e terzo scaglione (22° e 30° anno). In difetto della, condizione anzidetta, sarà compiuta nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'. Agli effetti della maturazione del diritto al premio di anzianità nei casi in cui sia, intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro seguita da riassunzione nella stessa, azienda, verrà computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, anteriormente alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè detta, risoluzione non sia, stata causata da motivi disciplinari o da dimissioni del lavoratore e purchè il periodo di interruzione non abbia avuto durata superiore ad un anno, ferma comunque la non computabilità del periodo di interruzione del rapporto di lavoro. Nel caso di chiamata o richiamo alle armi, verrà computato ai fini della maturazione del premo il periodo di tempo antecedente alla chiamata, nonché il periodo trascorso alle armi, semprechè il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile al termine del servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-27

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