CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 24
LAVORI PESANTI E DISAGIATI
In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:
a) pulizia e manutenzione interna camere
filtri ed elettrofiltri..................... 11%
b) pulizia e riparazioni eseguite all'interno
di caldaie in opera....................... 11%
c) recupero materiale all'interno di silos o
tramoggie............................ 21%
d) riparazione all'interno dei forni in condizioni
di elevata temperatura...................... 18%
e) riparazioni all'interno dei forni in ambiente
eccessivamente polveroso..................... 8% f) addetti all'insaccamento.................. 6,50% l'indennità, spetta:
agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal
nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchione
insaccatrici o all'insaccaggio a mano in presenza
di polverosità superiore a quella normale dello
stabilimento, anche se siano addetti alternativamente
alle due operazioni; se per la polverosità non è
superiore a quella normale dello stabilimento,
L'indennità compete per le sole ore prestate
al nastro trasportatore;
g) lavori eseguiti su ciminiere. su ponti
mobili o su scale tipo Porta, in condizioni
di sospensione che implichino particolare disagio......... 6%
h) lavori occasionali in particolari condizioni
di disagio per parziale immersione in melma o
polvere, in vasche o fosse di elevatori e per
revisioni interne di molmi cotto, crudo e carbone......... 5% i) montatori di ponti ad altezza elevata,
con canne Innocenti e simili................... 4%
l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente
ai casi di difettoso funzionamento che determini
ambiente eccezionalmente polveroso................ 4%
m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio
di fini eseguiti su teleferiche o carri ponte,
sempre che detti lavori vengano eseguiti in
condizioni di particolare disagio e all'esterno
delle eventuali opere di protezione e sicurezza.......... 6%
n) trasporto klinker, in uscita dai forni in
galleria, in locali chiusi, in condizioni
di elevata temperatura o notevolmente polverosi.......... 5%
o) addetti alla, manovra di tramoggie dei
silos in galleria per lo scarico del pietrame
in presenza di particolare polverosita.............. 5%
p) lavori in sospensione in condizioni di
particolare disagio ad altezza elevata
su frontoni di cava........................ 8%
q) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento
in galleria per l'apertura di nuove bocche di
scarico, quando sussistano condizioni di disagio
per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per
condizioni di aereazione per le quali siano prescritte
dalla legge misure di correzione................ 6,50%
r) addetti alla manovra. della bocca di scarico
nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni
di cui al comma predette.................... 6,50% s) addetti allo miscele di amianto, ai disintegratori,
alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati
operai addetti ai disintegratori coloro che compiono
l'alimentazione del disintegratore e la materiale
immissione dell'amianto nel disintegratore stesso......... 5% t) lavori in miniera:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino il
condizioni di particolare disagio, come presenza
di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua
e profondità notevole, la indennità è fissata in
ragione del........................... 10%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano
quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal........ 5%
del minimo di paga oraria, verrà fissata dalle
Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato
del lavoro dal 5% al 10% massimo;
u) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in
presenza di polverosità superiore a quella normale
dello stabilimento........................ 4%
v) addetti alla manovra delle tagliatrici
per ricupero o riduzione di materiale;
limitatamente ai casi in cui la tagliatrice
determini notevole polverosita.................. 5%
Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà, fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l'indennità dell'8% prevista dal comma p) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui ai presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-24