CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 24

LAVORI PESANTI E DISAGIATI

In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue. Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate: a) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri..................... 11% b) pulizia e riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera....................... 11% c) recupero materiale all'interno di silos o tramoggie............................ 21% d) riparazione all'interno dei forni in condizioni di elevata temperatura...................... 18% e) riparazioni all'interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso..................... 8% f) addetti all'insaccamento.................. 6,50% l'indennità, spetta: agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchione insaccatrici o all'insaccaggio a mano in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se per la polverosità non è superiore a quella normale dello stabilimento, L'indennità compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore; g) lavori eseguiti su ciminiere. su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio......... 6% h) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di molmi cotto, crudo e carbone......... 5% i) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili................... 4% l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso................ 4% m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di fini eseguiti su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all'esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza.......... 6% n) trasporto klinker, in uscita dai forni in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi.......... 5% o) addetti alla, manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosita.............. 5% p) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava........................ 8% q) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione................ 6,50% r) addetti alla manovra. della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma predette.................... 6,50% s) addetti allo miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l'alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell'amianto nel disintegratore stesso......... 5% t) lavori in miniera: 1) nel caso in cui tali lavori si effettuino il condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del........................... 10% 2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal........ 5% del minimo di paga oraria, verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 5% al 10% massimo; u) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento........................ 4% v) addetti alla manovra delle tagliatrici per ricupero o riduzione di materiale; limitatamente ai casi in cui la tagliatrice determini notevole polverosita.................. 5% Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà, fissata con accordi locali. Chiarimento a verbale. Si precisa che l'indennità dell'8% prevista dal comma p) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso. Chiarimento a verbale. Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui ai presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-24

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