CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 25
CONTEGGIO DELLA PAGA
In vigore dal 11 dic 1960
La paga sarà, effettuata secondo le consuetudini aziendali settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, mediante busta od altri stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che la gravano.
Nel case in cui la paga sia effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dei singoli lavoratori, secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti acconti pari a circa il 90% della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la precedente liquidazione della paga.
Per i cottimisti l'acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.
La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta.
Le aziende esamineranno la possibilità di rendere il sistema di paga il più sollecito possibile.
Nel caso in cui la paga si faccia in località diversa dallo stabilimento o cava, ove la Direzione non provveda ad effettuarla sul luogo di lavoro, si concederà all'operaio di poter raggiungere il luogo in cui si effettua la distribuzione della paga al momento stabilito per la cessazione del lavoro, considerandosi compreso nell'orario il tempo impiegato per portarvisi.
La paga dovrà essere materialmente liquidata ai singoli operai al più presto e comunque non oltre 9 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Tale termine potrà essere portato a dieci giorni nel caso in cui il nono giorno coincida con una festività.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze.
Le differenze segnalate dopo tale periodo di 5 giorni, saranno regolate con la paga del periodo successivo.
Storico versioni
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