CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 28
INTERRUZIONE DI ANZIANITÀ
In vigore dal 11 dic 1960
Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto - nonché le assenze giustificate, non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-28