CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 17

RECUPERI

In vigore dal 11 dic 1960
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.
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