CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 14
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che ai chiamerà giorno di riposo compensativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-14