CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 13
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 11 dic 1960
L'entrata nello stabilimento degli operai sarà regolata come segue:
a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;
b) il secondo segnale sarà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sarà dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale ogni operaio deve iniziare il lavoro.
La tolleranza sull'entrata sarà di cinque minuti, con un massimo di 15 minuti settimanali.
La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.
Nelle miniere la durata del lavoro si computa dalla entrata all'uscita dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all'operaio di presentarsi all'ora d'inizio del lavoro in altro luogo.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonché dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-13