CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 26
FERIE
In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore che abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto a un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione di fatto, nella seguente misura:
per anzianità di servizio:
fino a 4 anni, giorni 15 lavorativi;
da oltre 4 e fino a 10 anni, giorni 16 lavorativi;
da oltre 10 e fino a 20 anni, giorni 20 lavorativi;
da oltre 20 e fino a 25 anni, giorni 23 lavorativi;
oltre i 25 anni, giorni 25 lavorativi.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dall'.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.
Se il lavoratore, per esigenze di servizio non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui esse si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio L'assegnazione delle ferie, non può aver luogo il periodo di preavviso.
Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all' per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie, e analogamente il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di godimento delle ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-26