CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 30
ASPETTATIVA
In vigore dal 11 dic 1960
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa lino al massimo di un anno per gravi motivi familiari che dovranno essere pienamente comprovati e giustificati.
L'aspettativa potrà essere concessa per la durata della carica, e fino ad un massimo di due anni ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali che ne facciano richiesta ai momento della nomina. In tal caso la domanda di aspettativa potrà essere presentata soltanto dai lavoratori che abbiano almeno una anzianità di servizio di un anno.
Per l'applicazione del precedente comune dovrà trattarsi di cariche per le quali sia prevista la corresponsione di indennità o compenso e che siano tali da richiedere continuità e assiduità di prestazioni. I lavoratori rivestiti di tali cariche non potranno svolgere altra attività professionale impiegatizia, in industriale o commerciale comunque lucrativa.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli stabilimenti con meno di 130 operai. Il periodo di aspettativa non sarà retribuito nè computato agli effetti della anzianità di servizio, ne di alcun altro istituto contrattuale.
Qualora dovessero venire meno i motivi per i quali e stata concessa l'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.
Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza dell'aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.
Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa. Al rientro del lavoratore in aspettativa, il rapporto di lavoro così stabilito a termine si intenderà risolto.
Chiarimento a verbale Un breve ritardo oltre il termine di due anni connesso alla decadenza dalla carica pubblica o sindacale rivestita dal lavoratore, non comporterà la cessazione dell'aspettativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-30