CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
In vigore dal 11 dic 1960
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'.
È lavoro notturno, quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo, salvo le deroghe previste dagli accordi interconfederali 27 aprile 1938 e 4 gennaio 1939, quello effettuato nei giorni di cui all' al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni di festivo di cui appresso.
Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione di fatto sono stabilite come segue:
lavoro straordinario feriale diurno............... 30% lavoro ordinario festivo e ordinario notturno,
non compreso in turni avvicendati................ 50% lavoro ordinario festivo notturno................ 60% lavoro straordinario festivo................... 60% lavoro straordinario notturno.................. 60% lavoro straordinario festivo notturno.............. 70%
Le suddette percentuali non sono cumulandosi e la maggiore assorbe la minore.
Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano per i cottimisti sul minimo di retribuzione maggiorate del minimo di cottimo.
Nel caso in cui al lavoratore non turnista dovessero essere richieste prestazioni in coincidenza col giorno di domenica, dette prestazioni gli verranno compensata con la percentuale di lavoro straordinario festivo, esclusa quella per il lavoro a turno, semprechè l'azienda non abbia prefissato il nuovo giorno di riposo compensativo, nel qual caso le prestazioni saranno compensate con la sola percentuale di lavoro ordinario festivo Ove poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel suddetto giorno di riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la percentuale di straordinario festivo.
Al lavoratore a turno che goda di riposo compensativo in altro giorno prefissato della settimana, non compete la percentuale di lavoro ordinario festivo per le prestazioni effettuate in giorno di domenica.
Qualora poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del suo riposo, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di straordinario festivo.
Qualora si dovessero verificare sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a, turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi non saranno compensate con la maggiorazione del lavoro a turno, però le ore di lavoro eseguite di notte o di domenica, saranno retribuite rispettivamente con le percentuali di lavoro ordinario notturno o festivo, ferma restando la concessione del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Verrà invece corrisposto ai lavoratori di cui sopra la sola percentuale di lavoro a turno ove la durata delle loro prestazioni, nel turno stesso, dovesse superare il periodo di sei giornate lavorative.
Al lavoratore che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione di fatto per la durata della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore del minimo tabellare a regime normale se la, prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22) o di tre ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-12