CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 46
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui agli , e la indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti norme di legge; in loro mancanza le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-46