CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 46
46 / 67INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui agli , e la indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti norme di legge; in loro mancanza le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-46