CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 21 dic 1960
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della, loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 (tre) giorni; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-47

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