CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 42

TRASFERIMENTI

In vigore dal 21 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti, come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo-famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritte, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennità di anzianità, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-42

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