Art. 42 · TRASFERIMENTI
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 42

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TRASFERIMENTI

In vigore dal 21 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti, come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo-famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritte, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennità di anzianità, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-42