CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 44

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di licenziamento, non ai sensi del punto 2) dell', all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta presso la azienda è dovuta una indennità nella misura di: 6 giorni (ore 48) per ogni anno di anzianità dal primo al quinto anno compiuto; 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianità oltre il quinto e fino al decimo anno compiuto; 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianità oltre il decimo e fino al quindicesimo anno compiuto; 11 giorni (ore 88) per ogni anno di anzianità oltre il quindicesimo anno. Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria calzaturiera, all'operaio licenziato, ancorchè non abbia maturato l'anno di anzianità, l'indennità verrà liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità. L'indennità di cui al comma 1° deve essere conteggiata per l'anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 1948. Per l'anzianità pregressa e cioè per ogni anno di anzianità maturato a tutto il 31 dicembre 1947 è dovuto all'operaio una indennità di anzianità nella misura di: 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianità. L'indennità di cui sopra sarà conteggiata in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto più l'indennità di contingenza, più l'eventuale terzo elemento, più gli incentivi ed i premi di produzione. Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzate nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale del cottimo, di cui all'. Spettano inoltre all'operaio il preavviso, il godimento delle ferie maturate, la, liquidazione della gratifica natalizia o dei ratei maturati come previsto dai relativi articoli ed eventuali altre spettanze. Dichiarazione a verbale. Esempi di calcolo dell'indennità di anzianità in caso di licenziamento. Le parti confermano che le misure progressive della indennità di anzianità da, applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianità, sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare; con la media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura, proporzionale agli anni di anzianità maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento. 1° Esempio: operaio assunto il 1 luglio 1926 e licenziato il 31 marzo 1960: Anzianità: anni 33 e mesi 9 dal 1 -1926 al 31-12-1947 anni 21 a ore 24 ore 504 mesi 6 a ore 2 ore 12 dal 1-1-1948 al 31-12-1952 anni 5 a ore 48 ore 240 dal 10-1-1953 al 31-12-1957 anni 5 a ore 64 ore 320 dal 1-1-1958 al 31-3-1960 anni 2 a ore 80 ore 160 mesi 3 a ore 6 e minuti 40 ore 20 -------- Totale: ore 1.256 2° Esempio: operaio assunto il 1 aprile 1948 e licenziato il 30 giugno 1960: Anzianità: anni 12 e mesi 3 dal 1-4-1948 al 31-3-1953 anni 5 a ore 48 ore 210 dal 10-4-1953 al 31-3-1958 anni 5 a ore 64 ore 320 dal 1-4-1958 al 30-6-1960 anni 2 a ore 80 ore 160 mesi 3 a ore 6 e minuti 40 ore 20 ---------- Totale: ore 740
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-44

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