CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 43
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore).
L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianità.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro dovrà essere dato, all'operaio stesso, altro preavviso prima di poter procedere al licenziamento.
A richiesta dell'operaio, l'azienda concederà permessi per la ricerca di altra occupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-43