CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 39

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
Tanto l'azienda, come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela della igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-39

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