CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 36

VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO

In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio non può rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda. Alle operaie la visita sulla persona non può essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile idoneo a tale delicato incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-36

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