CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 31
REGOLAMENTO INTERNO
In vigore dal 21 dic 1960
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-31