CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 29

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 21 dic 1960
Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale. L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo sempre riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-29

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