CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 24
FERIE
In vigore dal 21 dic 1960
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita - che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianità da uno a sette anni compiuti;
14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi anzianità da oltre sette anni fino ai quattordici anni compiuti;
16 giorni lavorativi (pari a ore 128) per gli aventi un'anzianità superiore ai quattordici anni.
In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento delle ferie retribuite in ragione di 1 giorno (8 ore) per ogni mese di servizio maturato.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni:
a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competerà il godimento delle ferie stesse;
b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competerà il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianità maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione.
La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni verrà ragguagliata a mese intero.
In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b), verrà corrisposta all'operaio l'equivalente indennità sostitutiva conteggiata silla retribuzione globale di fatto.
Il periodo di ferie deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; concorre però agli effetti della maturazione delle stesse.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico, secondo i casi e nella misura prevista dall', in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse.
Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a usargli il trattamento previsto dall', sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-24