CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 27
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 21 dic 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-27